L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell’immobile, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ICI dovuta. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall’anno 2007 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione ICI per le variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere trasmessi ai comuni dall’Agenzia del Territorio. Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta fermo l’obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.
Calcolo della base imponibile
Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti.
Calcolo dell’imposta
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune. L’ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni. Nel corso dell’anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell’immobile (casa adibita ad abitazione principale). In tal caso, ai fini del calcolo dell’imposta si possono consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.
Le aliquote
Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni. Per conoscerle, il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile.
Delibere ICI
Immobili oggetto di sanatoria edilizia
Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi i contribuenti, entro il 30 aprile 2006, hanno presentato la richiesta di accatastamento nonché la dichiarazione ICI. Ciò significa che avendo presentato la richiesta di attribuzione di rendita con il DOC-FA, il contribuente entro il 30 giugno è in possesso della rendita dell’immobile condonato e quindi è in grado di calcolare correttamente il tributo. Inoltre, a tale data, qualora non sia già stato effettuato, il contribuente deve anche fare il conguaglio tra quanto dovuto tenendo conto della rendita effettiva e quanto versato in acconto per gli anni precedenti sulla base di 2 € per metro quadrato di opera edilizia condonata. Occorre poi ricordare che i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione ICI per l’opera da condonare avendo cura di indicare nelle Annotazioni contenute nel modello di dichiarazione tutte le informazioni necessarie all’ente locale per verificare la correttezza degli adempimenti relativi a questa tipologia di fabbricati.
Immobili adibiti ad abitazione principale
Per l’unità immobiliare utilizzata come dimora abituale del contribuente è riconosciuta una detrazione dall’imposta di € 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione. Condizione essenziale per il riconoscimento della detrazione è l’identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell’ICI e quello che dimora abitualmente nell’immobile. Nel caso di più contribuenti che abitano nell’immobile, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione.
Con delibera il Comune può:
- assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- assimilare all’abitazione principale l’alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l’applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione;
- elevare l’importo della detrazione fino a € 258, 23 in alternativa alla riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta per l’ immobile adibito ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione anche oltre € 258, 23 fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Per informazioni sulla detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento.
Le pertinenze dell’abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale. Nel caso in cui la detrazione per l’abitazione principale è maggiore dell’ICI dovuta, la parte residua deve essere detratta dall’imposta dovuta per le pertinenze.
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